Art. 41.
(Rinvio dell'esecuzione della pena).

      1. In materia di rinvio dell'esecuzione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di disciplinare le ipotesi di rinvio dell'esecuzione della pena in ragione dell'età, delle condizioni di salute, dello stato di donna incinta o di madre o in presenza di altre gravi situazioni personali del condannato.